Sez. 3 - , Sentenza n. 2565 del 16/07/2018 Ud. (dep. 21/01/2019) Rv. 275828 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Ritenute previdenziali e assistenziali - Omesso versamento - Prospetti paga non quietanzati dal lavoratore - Prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione - Esclusione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento di contributi previdenziali, la produzione da parte del datore di lavoro di prospetti paga, quand'anche sottoscritti dal lavoratore, ma non accompagnati da una espressa dichiarazione di quietanza, non costituisce prova della materiale corresponsione delle retribuzioni al dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sottoscrizione del prospetto paga, di per sé, non ha valore di quietanza, ben potendo solo avere funzione di prova dell'assolvimento dell'obbligo, sanzionato in via amministrativa, di rilasciare detto documento).
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)