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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 324 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-29, depositata il 1992-07-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:324
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18500

  • Inquinamento
  • Tutela delle acque
  • Scarichi di cloruri da insediamenti produttivi
  • Nuove immissioni
  • Superamento dei prescriti limiti di accettabilità
  • Sanzioni
  • Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa in quanto, essendosi omesso di indicare il reato per cui si procede, e di specificare quali disposizioni, in relazione alla fattispecie esaminata, debbano trovare applicazione, nell'ordinanza di rimessione non risulta enunciato l'oggetto del giudizio a quo.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1992 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di Berlicioni (recte Berlincioni) Silvano, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che la Corte di appello di Trento, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1992 nel procedimento penale a carico di Berlincioni Silvano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in relazione ai limiti di accettabilità stabiliti dal n. 32 della tabella A per gli scarichi di cloruri da insediamenti produttivi;
punto 2
Considerato che l'ordinanza non enuncia l'oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, omettendo di indicare anche il reato per il quale si procede, e non specifica quali disposizioni in relazione alla fattispecie esaminata debbano trovare applicazione nel giudizio a quo; che manca quindi una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 9 gennaio 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze