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Sez. 1, Sentenza n. 4892 del 23/04/1992 (Rv. 476940 - 01)

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio di cavi e di condutture - Cavi e linee elettrici e radiofonici | Servitù di elettrodotto - Costituzione giudiziale - Passaggio per l'accesso alle condutture - Costituzione di un'autonoma servitù - Indennizzo relativo a quest'ultima - Liquidazione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1992-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476940-01

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio di cavi e di condutture - Cavi e linee elettrici e radiofonici

Qualora, con la costituzione giudiziale di servitù di elettrodotto, venga anche costituita un'autonoma servitù di passaggio per l'accesso alle condutture, le spettanze del proprietario del fondo asservito, con riguardo a detta seconda servitù, si sottraggono alle previsioni dell'art. 123 terzo comma del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (un quarto del valore della parte del fondo coinvolta dal transito di servizio) e vanno liquidate secondo i canoni dettati, per il passaggio coattivo, dall'art. 1053 cod. civ. (in relazione all'art. 1038 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1038, Cod. Civ. art. 1053, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)