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Sez. 5 - , Sentenza n. 8897 del 11/04/2018 (Rv. 647706 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Canoni di leasing - Deduzione - Canoni di prefinanziamento e interessi passivi corrisposti prima della consegna del bene - Deducibilità - Criteri.
Stato
decisa il 2018-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647706-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di deduzione delle spese sostenute dall'impresa utilizzatrice di beni concessi in leasing, in assenza di una specifica disciplina, occorre fare riferimento al criterio generale di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 109 del medesimo d.P.R.), che opera, nell'ipotesi di leasing traslativo di immobile in corso di costruzione o ristrutturazione, anche per i canoni di prefinanziamento e per gli interessi passivi, corrisposti prima della consegna, che devono essere considerati afferenti al bene per il quale sono stati sostenuti e, di conseguenza, quali oneri di diretta imputazione, dedotti "pro quota", mediante la tecnica contabile del risconto, per l'intera durata del contratto, a partire dal momento della consegna del bene.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)