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Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020 (Rv. 657182 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l’ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Nozione di “spese esecutive” - Spese del giudizio di opposizione - Inclusione.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657182-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la nozione di "spese esecutive" per le quali sussiste il diritto del concessionario del servizio di riscossione ad essere manlevato dall'ente medesimo non va interpretata restrittivamente, dovendosi includere non solo le spese sostenute per l'azione esecutiva in senso stretto, ma anche quelle necessarie per resistere in giudizio alle opposizioni proposte dal debitore o da terzi, comprese quelle relative alla remunerazione dei propri legali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 326 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 3 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)