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Sez. 1, Ordinanza n. 192 del 03/01/2026 (Rv. 676785-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE | Transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido - Instaurazione o prosecuzione della lite da parte di debitore solidale rimastovi estraneo - Rinuncia al diritto potestativo di aderire alla transazione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676785-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE

In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c. - deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l'interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere.

Cod. Civ. art. 1304 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)