Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani
Testo in vigore al
Art. 2
1. La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria a norma del successivo art. 5.
2. Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato art. 5.
3. La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.
Art. 3
1. La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso.
2. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.
3. Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.
5. I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
6. E' data facolta' agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.
7. In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno.
8. Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, e' iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.
9. Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'art. 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa.
10. Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.
11. Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, e' ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva.
Art. 4
1. La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo e' integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.
3. Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.
4. Le decisioni della Commissione sono definitive.
5. Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni.2
Capo II. Delle persone assistibili e delle prestazioni
Art. 5
1. Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla presente legge sono:
a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;
b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico.
2. Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:
1) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;
2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'eta' di 18 anni, o senza limiti di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purche', viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'eta' di 60 anni e la donna l'eta' di 55 anni, o senza limite di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).
3. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.
4. Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilita' permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio e' conservato il diritto all'assistenza per un anno, sempreche' non venga a godere di assistenza per altro titolo.
Art. 6
1. Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:
a) assistenza ospedaliera;
b) assistenza sanitaria specialistica si diagnostica che curativa;
c) assistenza ostetrica.
2. Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potra' deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.
3. Le modalita' ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 17.
4. Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio e' coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.
5. Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.
6. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovra' essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.
7. Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potra' aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.
8. Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.
Capo III. Degli organi provinciali di amministrazione
Art. 7
1. E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.
2. Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale.
3. Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 8
1. Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:
a) l'assemblea-generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il Collegio dei sindaci.
Art. 9
1. L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia e' costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.
2. Il numero dei delegati per provincia non puo', comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.
3. Ogni elettore puo' votare per non piu' dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'.
5. L'Assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non piu' di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'.
6. L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni quattro anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
7. L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti.
8. Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che puo' essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 10
1. L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:
a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;
b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalita' di cui al primo comma del precedente articolo;
c) eleggere il Collegio del sindaci con votazione diretta e segreta;
d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze;
e) approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'art. 17, lettera c).
Art. 11
1. La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:
a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;
b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.
2. Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo.
3. Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.
4. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono Rieleggibili.
Art. 12
1. Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:
a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dello anno precedente;
b) deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;
c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;
d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;
e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;
f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;
g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;
h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;
i) indire le elezioni delle cariche sociali;
l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;
m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 23, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'art. 3;
n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'art. 17, lettera e);
o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.
3. Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
4. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.
5. Il presidente, in caso di urgenza, puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Art. 13
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 14
1. Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.
2. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Capo IV. Degli organi centrali di amministrazione
Art. 15
1. L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.
2. All'assemblea nazionale spetta:
a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonche' il conto consuntivo;
b) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalita' di cui al primo comma dell'articolo 9;
c) eleggere ogni quattro anni i vice-presidenti del Consiglio centrale nonche' tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.
3. Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.
Art. 16
1. Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e' composto:
a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;
c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;
d) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale piu' rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna, di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.
4. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.
5. Il presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860.
Art. 17
1. Spetta al Consiglio centrale:
a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;
b) approvare il piano di ripartizione tra le singole province del fondo di solidarieta' nazionale di cui alla lettera b) dell'art. 23;
c) predisporre, entro tre mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;
d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;
e) approvare il regolamento del personale della Federazione e dalle Casse mutue di malattia;
f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;
g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;
h) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) ed k), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 18
1. Spetta alla Giunta centrale:
a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;
b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;
c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;
d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;
e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;
f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta', o in caso di constatate gravi irregolarita'. Contro detto provvedimento e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvedera' entro sei mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;
g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'art. 12.
h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo articolo 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo.
2. In caso di urgenza la Giunta puo' adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediamtamente successiva.
Art. 19
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
2. Il presidente, in caso di urgenza, puo' prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.
3. Il presidente, sentita la Giunta centrale, puo' delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore.
Art. 20
1. Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.
2. I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni.
Art. 21
1. Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.
2. Il direttore partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
Art. 22
1. La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge e' effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi sindacali.
2. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Per la validita' delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la meta' dei rispettivi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.
5. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennita' stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.