Sez. 1, Sentenza n. 8503 del 26/09/1996 (Rv. 499769 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Enti soppressi di cui alla tabella B allegata al d.P.R. n. 616 del 1977 - Passività inerenti a beni immobili trasferiti alla regione - Obbligazione di pagamento di un mutuo già erogato all'ente soppresso - Trasferimento dell'obbligazione alla regione - Esclusione - Conseguenza - Trasferimento della medesima all'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
In tema di trasferimento alle regioni del patrimonio di enti pubblici soppressi, le passività inerenti al patrimonio trasferito, già appartenente agli enti di cui alla tabella B allegata al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, gravano sul Ministero del Tesoro, e non sulla regione, atteso che l'art. 117 del d.P.R. citato (modificato dalla legge 21 ottobre 1978 n. 641)prevede il trasferimento alle regioni del patrimonio utilizzato per lo svolgimento delle attività trasferite, mentre i residui beni, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere a suo carico le eventuali passività, alla cui copertura possono essere destinati i proventi dei beni patrimoniali degli enti soppressi, che affluiscono al fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281. In particolare, deve essere liquidata dal Ministero del Tesoro l'obbligazione di pagamento di un mutuo già erogato all'ente soppresso, indipendentemente dalla presenza di ipoteca sugli immobili trasferiti alla regione, trattandosi non di rapporto in corso, bensì di obbligazione (di restituzione di una somma di denaro) ormai definita, sulla quale il soggetto debitore non è (più) in grado di adottare alcun provvedimento che incida sull'esistenza o sull'entità della medesima (nella specie, trattavasi mutui gravati da ipoteche su immobili dell'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi).
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 all. B CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 117, Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Legge 16/05/1970 num. 281 art. 9, Legge 21/10/1978 num. 641 art. 1 novies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)