Sez. 5 - , Sentenza n. 15006 del 16/06/2017 (Rv. 644550 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento nei confronti di socio accomandante di s.a.s. - Assenza di conti correnti intestati alla società ed al socio accomandatario - Presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Ragioni - Onere prova contraria - Spettanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, va affermata la riferibilità alla società in accomandita semplice, in assenza di conti correnti intestati alla stessa o al socio accomandatario, della movimentazione del conto corrente formalmente intestato al socio accomandante, atteso che la mera sussistenza del rapporto societario, pur in assenza di poteri gestori, fa presumere - ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - che le operazioni siano state compiute nell’interesse della società e gestite economicamente dal socio accomandatario, salvo prova contraria di cui è onerato il contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)