Sez. 5 - , Sentenza n. 27587 del 30/10/2018 (Rv. 650963 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Qualità di consegnatario dell'atto - Presunzione "iuris tantum" di corrispondenza al vero di quanto riportato nella relata di notifica - Onere della prova contraria - Spettanza - Al destinatario dell'atto - Contenuto - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente che, pur avendo provato "per tabulas" che la consegnataria dell'atto non era sua moglie, non aveva tuttavia dimostrato che ella non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa ivi presente solo occasionalmente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)