diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 13/02/1998 (Rv. 512603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione della causa nel merito - Limiti - Fattispecie in tema di liquidazione equitativa del danno.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Avuto riguardo al disposto dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ. , l'intenzione del legislatore è stata quella di evitare una scontata e, dunque, inutile attività processuale in tutti quei casi nei quali la Corte possa fare applicazione dell'enunciato principio di diritto sulla base dei medesimi accertamenti e apprezzamenti che hanno costituito il presupposto del giudizio di diritto errato (nella specie la S.C. ha ritenuto di non poter far luogo alla liquidazione equitativa del danno, confermando la sentenza del giudice di primo grado, sia avuto riguardo al fatto che tale liquidazione spetta per definizione al giudice di merito, sia in considerazione della circostanza che il profilo del danno e della sua liquidazione non avevano costituito oggetto della decisione impugnata con ricorso per Cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)