Sez. 3, Sentenza n. 686 del 10/03/1972 (Rv. 356783 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA - MANIFESTA COLPA DI UN CONDUCENTE - IRRILEVANZA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA - MANIFESTA COLPA DI UN CONDUCENTE - IRRILEVANZA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*
Nel caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaia, anche se appaia gia manifesta la colpa di uno dei due conducenti, cio non basta a farla ritenere esclusiva e a dispensare il conducente dell'altro veicolo dall'Obbligo di fornire la prova liberatoria; prova che puo ritenersi raggiunta solo quando sia stato dimostrato che si sia ottemperato alla norma generale del primo comma dell'art 2054, di avere, cioe, fatto cio che era possibile per evitare il danno, anche di fronte all'altrui evidente imprudenza, imperizia o inosservanza di norme della circolazione stradale. (V 660'70, mass n 345846; 359'70, mass n 345286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)