diritto.io

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

Testo in vigore al

Art. 38 Art. 35, comma ultimo, e art. 32 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art. 97 la notizia dei brevetti concessi.

2. Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati.

3. Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verra' inserito il nome dell'inventore.

Art. 39 Art. 33, comma secondo, n. 2, e comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. L'Ufficio centrale brevetti non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore.

2. Una designazione incompleta o errata dell'inventore puo' essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

3. Se un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto e' tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul Registro dei brevetti e ne da' notizia nel Bollettino.

4. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma.

Art. 40-bis

1. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

2. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

Art. 41 Art. 37 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.

2. L'invenzione deve essere altresi' tenuta segreta nel caso previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

3. Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo consenta.

4. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'art. 262 del Codice penale.

Art. 43 Art. 39 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art. 40, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto.

Titolo IV. Tasse di brevetto.

Art. 46 Art. 42 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, ... e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda.

2. In caso di rigetto della domanda, o di recesso dalla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Art. 47 Art. 43, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 9, comma ultimo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970

1. Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una sopratassa.

2. Possono pagarsi anticipatamente piu' tasse annuali.

Art. 48 Art. 43, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Ove la concessione del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui e' stata depositata la domanda, la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva.

2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui la concessione avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto.

Art. 49 Art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

1. Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento.

2. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato puo' ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

Art. 50 Art. 44, comma primo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione che pervenga all'Ufficio centrale brevetti se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo della invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi.Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione e' fatta dal giudice.

3. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato.

4. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' delle tasse annuali. La riduzione e' concessa dall'Ufficio centrale brevetti. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.

Art. 51 Art. 44, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro per le corporazioni puo' concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori.

Titolo V. Attuazione, decadenza, rinuncia e nullita' del brevetto .

Art. 52 Art. 45, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di Esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.

Art. 53

1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

Art. 54

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire concessa:

  1. a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;

  2. b) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art. 54-bis, comma 5, la licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto.

Art. 54-bis

1. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche' il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

4. La licenza obbligatoria non puo' essere accordata al contraffattore della invenzione.

5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o dei diritti che ne derivano.

Art. 54-ter

1. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione.

2. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

Art. 54-quater

1. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

4. La licenza e' revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

5. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati e' effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti.