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Sez. 1, Sentenza n. 893 del 03/02/1999 (Rv. 522870 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Configurabilità - Costrizione del debitore al trasferimento del bene - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522870-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL

Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod. civ., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, non anche, pertanto, ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 cod. civ.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1286, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)