Sez. 6, Sentenza n. 41131 del 30/09/2014 Cc. (dep. 03/10/2014) Rv. 260435 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Enunciazione dei motivi - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI
In tema di riesame di misure cautelari, non è applicabile la particolare disposizione dell'art. 581, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame, stante la facoltatività, prevista dal sesto comma dell'art. 309 stesso codice, della indicazione dei motivi a sostegno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)