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Sez. 4, Sentenza n. 20064 del 25/11/2004 Cc. (dep. 27/05/2005) Rv. 231533 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso all'indagato - Necessità - Esclusione - Mancanza dell'avviso - Decreto di citazione - Declaratoria di nullità - Abnormità.
Stato
decisa il 2004-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231533-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 415 bis di detto codice (che prevede l'obbligo dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in cui l'adempimento anzidetto non è previsto. Sicché è da ritenere abnorme, in quanto produttiva di una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini e rimetta gli atti al P.M..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)