Sez. 2, Sentenza n. 1138 del 23/03/1977 (Rv. 384794 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - PROVA DI UNA CONVENZIONE CON SCRITTURA RICHIESTA AD SUBSTANTIAM - MANCATA MENZIONE NELLA FORMULA DELLO SMARRIMENTO O DELLA DISTRUZIONE DEL DOCUMENTO - GIURAMENTO DECISORIO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO ALIUNDE DELLO SMARRIMENTO O DELLA DISTRUZIONE - MENZIONE NELLA FORMULA DI TALI FATTI - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - PROVA DI UNA CONVENZIONE CON SCRITTURA RICHIESTA AD SUBSTANTIAM - MANCATA MENZIONE NELLA FORMULA DELLO SMARRIMENTO O DELLA DISTRUZIONE DEL DOCUMENTO - GIURAMENTO DECISORIO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO ALIUNDE DELLO SMARRIMENTO O DELLA DISTRUZIONE - MENZIONE NELLA FORMULA DI TALI FATTI - IRRILEVANZA.*
Il principio secondo cui il giuramento decisorio e inammissibile quando, essendo diretto a provare una convenzione per la quale la legge richieda la Forma scritta ad substantiam, non si faccia menzione dello smarrimento o della distruzione nella formula del giuramento, opera solo quando dello smarrimento o della distruzione del documento scritto debba darsi la prova attraverso il giuramento, ma non ha piu senso allorche il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che l'unico esemplare dello scritto, richiesto ad substantiam actus, sia andato smarrito o distrutto senza colpa di colui che vuole avvalersene. Tale accertamento, infatti, quando il giuramento non verta anche sul punto dello smarrimento o della distruzione del documento, costituisce solo presupposto di ammissibilita del giuramento e rimane elemento estrinseco ai fatti che formano oggetto del giuramento, sicche il farne menzione nella formula nulla aggiunge alla sua ammissibilita. (V 1865/59; (V 1729/58; (V 1213/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)