REGOLAMENTO (CEE) N. 2759/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine
Testo in vigore al
Art. 7
1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali per la concessione degli aiuti all'ammasso privato.
2. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Titolo II. Regime degli scambi con i paesi terzi
Art. 8
1.
Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 11 e 13.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Art. 9
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Art. 10
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1 l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti, e soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito delle trattative commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2.
I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tale scopo in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità all'articolo 5 di detto accordo.
Art. 11
1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti secondo le modalità adottate in base alla procedura descritta all'articolo 24.
2.
La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:
metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»)
metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'«esame simultaneo»)
metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).
Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.
Devono comunque evitare qualisiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, potendo nel contempo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e, se necessario, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:
a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.
Art. 12
1. Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, può essere adottata la misura prevista al paragrafo 4.
2. Esiste un aumento notevole dei prezzi ai sensi del paragrafo 1 qualora, in seguito ad una valutazione generalizzata dei prezzi in tutte le regioni della Comunità, la media dei prezzi dei suini macellati constatata sui mercati rappresentativi della Comunità di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 si situi a un livello superiore alla media dei prezzi stabilita per il periodo precedente durante tre campagne, dal 1o luglio al 30 giugno, eventualmente adeguata in funzione dell'evoluzione ciclica dei prezzi in parola, con l'aggiunta della differenza esistente tra detta media e la media dei prezzi di base in vigore durante il periodo considerato, tenuto conto delle modificazioni del prezzo di base rispetto a quello risultante dalla media di detto periodo.
3. La situazione di aumento notevole dei prezzi rischia di persistere ai sensi del paragrafo 1 qualora esista uno squilibrio tra la domanda e l'offerta di carni suine, e lo squilibrio sia tale da protrarsi nel tempo, in particolare tenuto conto:
a) dell'evoluzione congiunturale del numero di monte e dei prezzi dei suini giovani,
b) delle inchieste e delle stime effettuate in applicazione della direttiva 93/23/CEE del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini,
c) della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato dei suini macellati.
4. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti, può essere decisa la sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione secondo la procedura di cui all'articolo 24. Le modalità d'applicazione del presente articolo, se del caso, vengono adottate secondo la medesima procedura.
Art. 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura dell'esportazione comunitaria.
b) amministrativamente meno onerose per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3.
La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24. In particolare tale fissazione ha luogo periodicamente.
L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4.
Le restituzioni sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni suine e delle disponibilità,
sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni suine;
b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato della Comunità;
c) l'aspetto economico delle esportazioni previste:
d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.
Nel fissare le restituzioni si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.
Per il calcolo della restituzione si tiene conto, inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità, e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria, nella Comunità, per la produzione di un chilogrammo di carni suine, per quanto riguarda i prodotti diversi dai suini macellati, tenuto conto dei coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
5.
Il prezzo di cui al paragrafo 1 è fissato nella Comunità tenuto conto:
a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità.
b) dei prezzi praticati all'esportazione.
Il prezzo sul mercato mondiale, di cui al paragrafo 1, è fissato tenuto conto:
a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione.
7.
L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,
b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso.
8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 24.
9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
sono stati esportati fuori della Comunità,
sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione del paragrafo 10, e
nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 24, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
10.
Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:
dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
del pagagmento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto.
In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'atto dell'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo.
11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Art. 14
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Art. 15
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Art. 16
1.
Qualora, per effetto delle importazioni o esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data delle sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.
Art. 17
Art. 18
Titolo III. Disposizioni generali
Art. 19
Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.
Art. 20
1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 24, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.
2. La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.
3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.
4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.
Art. 21
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Art. 22
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento.
Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Art. 23
Art. 24
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le carni suine, in seguito denominato «il comitato».
2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.
Art. 25
Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 26
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.
Art. 27
Nel caso in cui l'Italia si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali4, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per evitare distorsioni di concorrenza.