Sez. L, Sentenza n. 119 del 07/01/1984 (Rv. 432378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO A TUTTE LE INFERMITÀ COMPLESSIVAMENTE VALUTATE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO A TUTTE LE INFERMITÀ COMPLESSIVAMENTE VALUTATE - NECESSITÀ.*
In tema di pensione d'Invalidità, l'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, se non impedisce che le varie infermità siano prima considerate singolarmente, impone che le stesse infermità siano poi valutate complessivamente, con un apprezzamento organico ed unitario, riferito alla combinata Azione dannosa di tutte le affezioni o alterazioni accertate a carico dell'assicurato nonché alle conseguenze che ne derivano in ordine alle concrete possibilità d'impiego delle residue energie, in attività confacenti alle sue attitudini, senza rischio di anormale usura per l'organismo. (V 880/81, mass n 411388; (V 4158/79, mass n 400665).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)