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Sez. L, Sentenza n. 360 del 16/01/1987 (Rv. 450105 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - APPLICAZIONI SUI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DAL D.L. N. 918 DEL 1968 - SANZIONI CIVILI - CARATTERE AUTOMATICO - ELEMENTO PSICOLOGICO E CONNESSA SANZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450105-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - APPLICAZIONI SUI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DAL D.L. N. 918 DEL 1968 - SANZIONI CIVILI - CARATTERE AUTOMATICO - ELEMENTO PSICOLOGICO E CONNESSA SANZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*

La sanzione civile prevista dall'art. 18, comma nono, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, a carico del datore di lavoro che applichi sui contributi dovuti all'i.N.P.S. gli sgravi in misura superiore a quella prevista dallo stesso decreto sorge automaticamente al momento dell'inadempimento dell'Obbligo, senza alcun collegamento con l'elemento psicologico dell'inadempimento e indipendentemente dalla circostanza che sia prevista e inflitta o meno una sanzione penale. (V 6579/80, mass n 410380).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)