Sez. 6, Sentenza n. 8216 del 09/02/1984 Ud. (dep. 06/10/1984) Rv. 165977 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO - NATURA DI ATTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO - NATURA DI ATTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
La nozione di atto pubblico, ai fini della responsabilità penale per falso, si caratterizza in modo da comprendervi anche gli Atti mancanti di sottoscrizione purché esista la possibilità di identificarne, in modo certo, la provenienza dell'organo pubblico e sempre che non si tratti di operazione, in relazione alla quale la legge richieda "ad substantiam" la sottoscrizione di chi partecipò alla formazione dell'atto. (V mass n 155667).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)