Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Testo in vigore al
Art. 17 Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
1. Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-59-1960, sara' provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilita' del fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 376
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 23 Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 25 Prosecuzione volontaria della contribuzione
1. Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano piu' soggetti all'obbligo della iscrizione ai Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facolta' di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purche' vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.
2. Lei relative domande dovranno pervenire all'istituto nazionale della previdenza Sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale e' cessato l'obbligo della Iscrizione al Fondo.
3. L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facolta' di cui al presente articolo.
Art. 26 Determinazione della misura del contributo volontario
1. Gli agenti che si avvalgono della facolta' prevista dal precedente articolo 25 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalita' che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale e' cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.
2. Annualmente tale retribuzione e' adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.
Art. 27 Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi
1. Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facolta' di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.
2. In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianita' di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.
3. Il mancato esercizio della facolta' di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.
4. Per gli iscritti volontari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 29.
Art. 28 Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari
1. Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di eta' ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purche' versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di eta'.
2. La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.
4. Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29 Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione
1. Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.
2. In tale caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianita' ed a quella di riversibilita'.
3. Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidita', agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.
4. La pensione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' stabilita dal precedente articolo 9 ed e' liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui iscritto ha cessato i versamenti.
5. La pensione di invalidita', liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Art. 30 Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
1. Gli iscritti volontari che; pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facolta' in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di eta' e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1 febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.
2. La misura della pensione cosi' liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.
3. Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi precedenti.
4. Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1 gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31 Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo
1. I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste dall'assicurazione generale, esclusa la quota di concorso dello Stato, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.
2. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 35.
Art. 32 Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi
1. In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 29 si applicano le disposizioni del successivo articolo 35.
2. Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.
Art. 33 Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi
1. Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti, iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.
2. Ove si tratti della pensione d'invalidita', saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 34.
Art. 34 Pensione di invalidita' agli iscritti volontari: stato invalidante
1. L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Ai fini dell'accertamento della invalidita', si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della presente legge.
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 36 Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
1. Un funzionario del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, e' chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.
Art. 37 Ricorsi e termini per la loro presentazione
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.
2. Non e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.
3. Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro novanta giorni dalla data della ricezione del ricorso.
4. Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni gia' concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'azione giudiziaria non puo' essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del, termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.
6. Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni gia' adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.