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Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 09/06/1987 (Rv. 453626 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE EX ARTT. 330 E 333 COD. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453626-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE EX ARTT. 330 E 333 COD. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo ai provvedimenti resi dal giudice minorile, in tema di decadenza dalla potestà genitoriale, o di adozione di altre misure rivolte ad ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, secondo la previsione degli artt. 330 e 333 cod. civ., deve escludersi l'esperibilità del ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione della provvisorietà e revocabilità dei provvedimenti medesimi e della loro conseguente inidoneità ad incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati. (V 6220/86, mass n 448480).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)