Sez. U, Sentenza n. 3842 del 25/10/1976 (Rv. 382526 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - TERMINE - DECISIONE DI MERITO DI PRIMO GRADO - NOZIONE - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI DEL PRETORE IN SEDE DI DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PRECLUSIONE DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - TERMINE - DECISIONE DI MERITO DI PRIMO GRADO - NOZIONE - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI DEL PRETORE IN SEDE DI DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PRECLUSIONE DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
La decisione di merito di primo grado, indicata dall'art 41 cod proc civ, quale limite di proponibilita del regolamento preventivo di giurisdizione in tanto sussiste in quanto il giudice di primo grado abbia deciso in modo definitivo sulla pretesa sostanziale dedotta in causa e, pertanto, non ricorre rispetto ai provvedimenti immediati, revocabili e provvisori, di sospensione o di autorizzazione alla prosecuzione dei lavori, che il pretore emana in Sede di denunzia di nuova opera.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)