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Sez. 1, Sentenza n. 2187 del 30/07/1964 (Rv. 303226 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI MILITARI - TERMINE BIENNALE EX ART 73 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1964-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303226-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI MILITARI - TERMINE BIENNALE EX ART 73 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - INAPPLICABILITA.*

Il termine biennale, di cui all'art. 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, non e applicabile alle occupazioni di urgenza disposte per l'esecuzione di opere militari, ai sensi dell'art. 76 della legge medesima. Peraltro tali occupazioni, divengono illegittime quando si protraggano per molti anni senza che sia pronunciato il decreto di espropriazione per pubblica utilita. (V. 1820/58).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)