Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 09/06/1981 (Rv. 414360 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNI - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - DANNI - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore puo esser causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali; onde il creditore, che domanda tali maggiori danni, ha l'Onere di allegare a dimostrare, senza alcuna limitazione di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito ed il giudice puo utilizzare il notorio acquisito alla comune esperienza, nonche le presunzioni fondate sulle condizioni e sulle qualita personali del creditore e sulle modalita d'impiego del danaro. (Conf 3776/79, mass nn 400218 e 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)