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Sez. 2, Sentenza n. 225 del 17/01/1977 (Rv. 383745 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'INAIL - PRETURA COSTITUITA IN PIU SEZIONE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA IN FAVORE DEL GIUDICE DEL LAVORO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383745-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'INAIL - PRETURA COSTITUITA IN PIU SEZIONE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA IN FAVORE DEL GIUDICE DEL LAVORO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITA.*

E impugnabile con istanza di regolamento di Competenza il provvedimento (adottato in Forma di ordinanza) col quale il pretore, in un ufficio costituito in piu Sezioni, - a seguito dell'opposizione proposta nelle forme ordinarie da un datore di lavoro contro un decreto ingiuntivo di pagamento di contributi previdenziali all'Inail - ritenuto che la controversia abbia natura previdenziale, disponga, disattendendo l'eccezione di incompetenza per valore formulata dall'opponente, che l'opposizione sia riassunta con ricorso, secondo il rito introdotto con la legge n 533 del 1973, innanzi al giudice del lavoro, dello stesso ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)