Sez. 1, Sentenza n. 3897 del 12/06/1986 (Rv. 446723 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE DELL'IMPRESA - NOZIONE - SEDE REALE ED EFFETTIVA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE DELL'IMPRESA - NOZIONE - SEDE REALE ED EFFETTIVA.*
Per Sede dell'impresa - agli effetti della individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare l'eventuale fallimento della medesima, ex art. 9 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 - deve intendersi la Sede reale ed effettiva, che, nel caso di impresa individuale, indipendentemente dalle indicazioni o dichiarazioni al riguardo reso dall'imprenditore (anche all'atto dell'iscrizione alla camera di commercio), è quella nella quale egli in concreto svolge la sua attività professionalmente destinata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Detta Sede, nell'ipotesi di impresa che effettui lavori in appalto in luoghi diversi, è quella ove sono siti gli uffici amministrativi, presso i quali ordinariamente si svolge l'attività di ricerca dei committenti e di stipulazione dei relativi contratti. (V 1421/83, mass n 426243, sulla prima parte; (V 5786/82, mass n 423532, sulla prima parte; (V 3727/82, mass n 421687, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)