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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 501 Comparizione del contumace

1. Se il contumace compare nel corso del dibattimento, prima che sia cominciata la discussione finale, ne e' fatta menzione nel processo verbale e l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia e' revocata di diritto. Il presidente o il pretore informa sommariamente l'imputato di quanto e' avvenuto in sua assenza e ne assume l'interrogatorio.

2. In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia.
Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498
.

3. Queste disposizioni si applicano anche se alcuni degli imputati sono presenti e altri contumaci ovvero se tutti sono contumaci, e tutti o alcuni si presentano contemporaneamente o successivamente.

4. In nessun caso la discussione finale puo' essere interrotta o rinnovata per la presentazione di imputati contumaci.

Sezione II. Del giudizio direttissimo

Art. 502 Casi e modi del giudizio direttissimo

1. Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore del Re al quale l'arrestato e' presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il quinto giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore del Re procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246.77

2. Si puo' inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato e' presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo.

3. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, e' liberato ai sensi dell'articolo 263-ter.

4. Nello stesso, modo si puo' procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza.61392

Art. 503 Atti del giudizio direttissimo

1. Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. L'offeso dal reato e i testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

2. Il pubblico ministero, l'imputato e chi si costituisce parte civile nel dibattimento possono presentare testimoni senza citazione.
L'imputato puo' farsi assistere da un consulente tecnico, qualora il giudice ritenga di nominare un perito, a norma dell'articolo 455.

3. Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in liberta' dell'imputato.92

Art. 504 Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo

1. Chiuso il dibattimento, il giudice puo' disporre che si proceda con istruzione formale.

2. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 502, il giudice anche all'inizio del dibattimento ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie.

3. In entrambi i casi il giudice ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

4. I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.

Art. 505 Giudizio direttissimo davanti al pretore

1. Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.

3. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

4. Se l'arresto e' convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in liberta', si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

5. Su istanza dell'imputato il pretore puo' concedere un rinvio di non piu' di cinque giorni per provvedere alla difesa.

6. Se l'arresto non e' convalidato perche' non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non e' convalidato per motivo diverso, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

7. Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto e' stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502.

8. Il potere esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti.120

Sezione III. Del giudizio per decreto

Art. 506 Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore

1. Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, puo' pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento. Col decreto di condanna il pretore applica la pena, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina occorrendo la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per l'ammenda.

2. Puo' anche disporre quando la legge lo consente la sospensione condizionale della pena, e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

3. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza e in ogni altro caso in cui risulta la possibilita' di applicare all'imputato una misura di sicurezza detentiva.

4. Se il decreto e' stato pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge, il procuratore del Re inizia, prima che sia sopravvenuta una causa estintiva del reato, l'azione penale nei modi ordinari. Il giudice con la sentenza pronuncia anche la revoca del decreto e degli atti d'esecuzione del medesimo, ordinando in caso di proscioglimento la restituzione delle somme pagate, e in caso di condanna la detrazione della pena gia' eseguita da quella inflitta con la medesima sentenza.122

Art. 507 Requisiti formali del decreto penale. Opposizione

1. Il decreto di condanna contiene:

  1. 1° le generalita' dell'imputato e se ne e' il caso della persona civilmente obbligata per l'ammenda;

  2. 2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze;

  3. 3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;

  4. 4° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

  5. 5° la data e le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere.

2. Copia del decreto insieme con il precetto menzionato nell'articolo 586 e' notificata all'imputato, e quando ne e' il caso alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, con avvertimento che hanno facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla notificazione.

3. Trascorso questo termine senza che si sia proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

Art. 508 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

1. Il decreto penale, quando e' pronunciato a carico di piu' persone concorrenti nello stesso reato, diviene esecutivo contro quelle fra esse che non hanno proposto opposizione, salvo quanto e' stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 510.

2. Se l'opposizione e' stata proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per l'ammenda, gli effetti di essa si estendono anche a quella fra le dette parti che non fece opposizione.

Art. 509 Procedimento relativo all'opposizione

1. L'opposizione e' proposta dall'interessato personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

2. Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente a pena d'inammissibilita' i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198.68

3. Se la dichiarazione d'opposizione e' stata fatta fuori termine o e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o e' priva delle indicazioni prescritte o se queste non sono specifiche, il pretore che ha emesso il decreto di condanna dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, ordina l'esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori e puo' revocare i benefici indicati nel primo capoverso dell'articolo 506. Contro questa ordinanza l'opponente puo' ricorrere per cassazione.68

4. Fuori dei casi preveduti dal capoverso precedente, il pretore emette e fa notificare senza ritardo all'opponente il decreto di citazione per il dibattimento, a' termini dell'articolo 409.

Art. 510 Giudizio conseguente all'opposizione

1. Se l'opponente non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore pronuncia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto di condanna e da' gli altri provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

2. Se l'opponente si presenta, il decreto e' revocato. Qualora il pretore pronunci sentenza di condanna, puo' infliggere entro i limiti stabiliti dalla legge una pena maggiore di quella fissata nel decreto, negare i benefici indicati nel primo capoverso dell'articolo 506 e applicare le misure di sicurezza consentite dalla legge. Sono poste a carico del condannato anche le spese successive all'opposizione.

3. Quando l'opposizione e' stata proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per l'ammenda, il decreto e' revocato anche se si presenta soltanto quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

4. Se la sentenza che decide sull'opposizione riconosce che il fatto non sussiste o non costituisce reato, il decreto di condanna e' revocato anche in rapporto a coloro che erano imputati dello stesso reato e che non hanno proposto opposizione.

Titolo terzo. Del giudizio sulle impugnazioni

Capo I. Dell'appello

Art. 511 Motivi e casi d'appello

1. L'appello e' proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo. Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile.

2. L'appello, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' proporsi contro le sentenze pronunciate nel giudizio e indicate negli articoli seguenti.

Art. 512 Appello contro sentenze del pretore

1. Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

  1. 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

  2. 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;126130145

  3. 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione.

Art. 513 Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise

1. Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

  1. 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

  2. 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;126130145

  3. 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione.

Art. 514 Appello contro sentenze su reati connessi

1. La sentenza pronunciata per reati connessi e' appellabile per tutti i capi, quando l'appello e' ammesso per alcuno dei reati medesimi, purche' tale appello venga proposto da chi ne ha il diritto.

Art. 515 Cognizione del giudice d'appello. Appello incidentale del pubblico ministero

1. L'appello tanto del pubblico ministero quanto dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Entro questi limiti, quando appellante e' il pubblico ministero:

  1. 1° se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo' entro i limiti della competenza del giudice di primo grado dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici e applicare quando occorre le misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

  2. 2° se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice pronunciando condanna puo' applicare insieme con la pena gli altri provvedimenti menzionati nel numero 1°;

  3. 3° se l'appello riguarda una sentenza di condanna ovvero una sentenza di proscioglimento, il giudice che la conferma puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le misure di sicurezza.

3. Quando l' appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita', ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. Quando l'appello e' stato proposto dal solo imputato, il pubblico ministero presso il giudice d'appello, entro otto giorni da quello in cui riceve la comunicazione prescritta nell'articolo 517, puo' presentare dichiarazione d'appello incidentale nella cancelleria del giudice predetto. Con la dichiarazione devono essere presentati i motivi a pena di decadenza. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti preveduti dal primo capoverso e mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia dell'imputato alla propria impugnazione. L'appello incidentale del pubblico ministero non produce effetto in confronto del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio d'appello.59

Art. 516 Appello dell'imputato per gli interessi civili

1. L'imputato puo' appellare contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento relative alle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese.

2. L'imputato puo' appellare anche contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni cagionati dal reato e alle restituzioni.

Art. 517 Atti preliminari al giudizio d'appello

1. Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria e il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina pure quella dell'imputato che non ha appellato, se vi e' appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi contemplati nell'articolo 203 ovvero se l'appello e' proposto per i soli interessi civili.

2. Il presidente dispone inoltre in ogni caso la citazione della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

3. Il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'articolo 407, e' notificato alle parti predette, a pena di nullita'.

4. Il termine minimo per comparire e' di dieci giorni davanti al tribunale e di quindici giorni davanti alla corte.

5. Si osserva la disposizione dell'articolo 410.

6. Il decreto di citazione e' nullo per le cause indicate nell'articolo 412, esclusa quella che concerne la ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta del procuratore del Re.

Art. 518 Dibattimento d'appello

1. Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

2. La lettura degli atti e' limitata, a quelli per i quali ne e' riconosciuta la necessita', ed e' disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.

3. Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

4. Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

5. Si applicano il 2) e 3) comma dell'art. 468.

Art. 519 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello

1. Nel giudizio d'appello si osservano le disposizioni relative al giudizio di primo grado in quanto sono applicabili.

Art. 520 Facolta' del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento

1. Se il giudice d'appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, puo' anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; puo' sentire altresi' i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessita' puo' disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.

2. Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183- bis.

3. La rinnovazione parziale o totale del dibattimento e' disposta con ordinanza.

4. A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se e' possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non e' possibile provvedere in tale modo, si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria.

Art. 521 Processo verbale

1. Il processo verbale del dibattimento e' compilato ai termini degli articoli 492, 493, 494 e dell'articolo 495 per cio' che concerne le dichiarazioni delle parti; si osservano pure le altre disposizioni dello stesso articolo 495 quando il dibattimento e' rinnovato.