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Sez. 5, Sentenza n. 1034 del 15/12/1971 Ud. (dep. 22/02/1972) Rv. 120212 - 01

PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO APPLICATO CON LA SENTENZA DI CONDANNA - REVISIONE IN SEDE DI ESECUZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120212-01

PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO APPLICATO CON LA SENTENZA DI CONDANNA - REVISIONE IN SEDE DI ESECUZIONE - LEGITTIMITA.*

L'indulto deve essere applicato solo in Sede di esecuzione, ma se lo e con la sentenza di condanna, tale applicazione deve intendersi provvisoria e condizionata alla totale revisione della situazione del condannato in Sede di cumulo di pene in esecuzione, e in tale Sede e ammissibile l'eliminazione degli eventuali errori commessi. (V 115824, anno 1970 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 596 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)