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Sez. 1, Sentenza n. 884 del 21/03/1968 (Rv. 332214 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - TRIBUNALE DEL LUOGO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - RESIDENZA - DOMICILIO - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1968-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332214-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - TRIBUNALE DEL LUOGO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - RESIDENZA - DOMICILIO - NOZIONI.*

A norma dell'art. 706 cod.proc.civ. la domanda di separazione personale dei coniugi va inderogabilmente proposta davanti al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. A tal fine, la residenza e determinata dall'abituale e volontaria dimora di una una persona in un determinato luogo, cioe dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di avere cola stabile dimora, mentre il domicilio e determinato con riferimento non soltanto ai rapporti economici e patrimoniali di una persona, ma anche e soprattutto ai suoi interessi morali, sociali e famigliari, che confluiscono normalmente nel luogo ove essa vive con la propria famiglia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)