Sez. 2, Sentenza n. 2893 del 06/11/1973 (Rv. 366510 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ELEZIONE DI DOMICILIO IN ROMA - MANCANZA - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ELEZIONE DI DOMICILIO IN ROMA - MANCANZA - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art 366, cod proc civ, secondo cui se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma le notificazioni (ad es del controricorso) gli debbono essere fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione, non e prescritta a pena di nullita e questa non puo essere dichiarata se la notificazione ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del ricorrente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)