Sez. L, Sentenza n. 2576 del 23/05/1978 (Rv. 391926 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO O RILIEVO D'UFFICIO - LIMITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO O RILIEVO D'UFFICIO - LIMITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art 428, primo comma, cod proc civ, quando una causa relativa ad un rapporto di lavoro sia stata proposta ad un giudice incompetente (nella specie, trattavasi di pretesa incompetenza territoriale), l'incompetenza puo essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui al precedente articolo 416 cod proc civ, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art 420 stesso codice. Se non eccepita o rilevata entro i detti limiti, la questione relativa non puo essere piu sollevata nelle successive fasi del giudizio, salvo a formare oggetto di regolamento di Competenza, ovvero di impugnazione insieme con il merito, qualora nella sentenza sia contenuta un'esplicita pronuncia su di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)