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Sez. 1, Sentenza n. 3612 del 28/06/1979 (Rv. 400028 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA PA - PRINCIPIO DELLA NON IMPUTABILITA ALL'AMMINISTRAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI - ILLECITO AQUILIANO - CONSEGUENZE - RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DISCIPLINA - NORME DI LEGGE E PATTI RELATIVI - APPLICABILITA - FUNZIONARIO ABILITATO AD OPERARE SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO DELL'AMMINISTRAZIONE - VERSAMENTO SU TALE CONTO DI UN ASSEGNO POSTALE PRIVO DI COPERTURA AL FINE DI OCCULTARE UN AMMANCO - STORNO DELLA RIMESSA DAL CONTO - DIRITTO CONTRATTUALE DELLA BANCA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400028-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA PA - PRINCIPIO DELLA NON IMPUTABILITA ALL'AMMINISTRAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI - ILLECITO AQUILIANO - CONSEGUENZE - RESPONSABILITA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DISCIPLINA - NORME DI LEGGE E PATTI RELATIVI - APPLICABILITA - FUNZIONARIO ABILITATO AD OPERARE SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO DELL'AMMINISTRAZIONE - VERSAMENTO SU TALE CONTO DI UN ASSEGNO POSTALE PRIVO DI COPERTURA AL FINE DI OCCULTARE UN AMMANCO - STORNO DELLA RIMESSA DAL CONTO - DIRITTO CONTRATTUALE DELLA BANCA - SUSSISTENZA.*

Il principio, in forza del quale gli Atti e comportamenti di un pubblico dipendente non sono riferibili all'amministrazione, se dettati da fini assolutamente estranei ad essa e non legati da un nesso di necessaria occasionalita con le funzioni del dipendente stesso, opera nel campo dell'illecito aquiliano, e non e estensibile al diverso caso della responsabilita per inadempimento contrattuale, ove l'imputazione all'amministrazione dell'atto del dipendente incontra i soli limiti derivanti dalle norme di legge e dai patti che regolano il relativo contratto. Pertanto, qualora un funzionario dell'amministrazione, abilitato ad operare su un conto corrente bancario della medesima, versi su tale conto un assegno postale, e consegua dalla banca l'immediata disponibilita della relativa somma, rimettendola alla amministrazione rappresentata (nella specie, per il pagamento di stipendi), il diritto contrattuale della banca alla restituzione della predetta somma per lo storno della rimessa dal conto, a seguito del successivo accertamento della Mancanza di copertura dell'assegno postale, alla stregua delle norme e degli accordi che regolano il conto corrente bancario, non puo trovare pregiudizio o limitazioni nella circostanza che la detta Mancanza di fondi presso l'ufficio postale derivi da una delittuosa appropriazione di somme perpetrata da quel funzionario, e che la negoziazione dell'assegno postale sia stata da lui fatta allo scopo di occultare l'ammanco.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)