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Sez. 1, Sentenza n. 1813 del 09/06/1972 (Rv. 358807 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - VALORE - OPERE DELLO STATO - VALORE REGOLAMENTARE - OPERE DI ENTI PUBBLICI DIVERSI - VALORE CONTRATTUALE - LIMITI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358807-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - VALORE - OPERE DELLO STATO - VALORE REGOLAMENTARE - OPERE DI ENTI PUBBLICI DIVERSI - VALORE CONTRATTUALE - LIMITI - EFFETTI.*

Il capitolato generale di appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici ha valore regolamentare per gli appalti stipulati dallo stato, mentre per gli enti pubblici diversi dallo stato, le Disposizioni di quel capitolato non hanno natura di regolamento, ma acquistano, in virtu del richiamo negoziale, valore contrattuale. Tuttavia, allorquando si tratta di appalti stipulati da enti pubblici, i quali siano tenuti, per legge, ad adottare il capitolato generale per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici, le Disposizioni di questo conservano natura regolamentare e, come tali, sono soggette alle modifiche introdotte da Disposizioni legislative sopravvenute. (nella specie e stato ritenuto che i comuni della Sicilia sono tenuti ad osservare le norme del nuovo capitolato generale di cui al decreto presidenziale 16 luglio 1962 n 1063 con particolare riguardo alla nuova disciplina del giudizio arbitrale, secondo cui e data facolta all'attore di escludere la Competenza arbitrale, sottoponendo la causa al giudice ordinario). (V 814'70, mass n 346140).*

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)