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Sez. 5, Sentenza n. 1866 del 30/05/1983 Cc. (dep. 11/07/1983) Rv. 159892 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME - DESIGNAZIONE CON FORMALITÀ DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE - IRRITUALITÀ - PROVA PRESUNTIVA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159892-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME - DESIGNAZIONE CON FORMALITÀ DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE - IRRITUALITÀ - PROVA PRESUNTIVA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel nostro ordinamento processuale, la nomina del difensore di fiducia richiede, data l'importanza e la delicatezza della funzione conferita, una formale manifestazione di volontà, dettagliatamente disciplinata dall'art. 134 cod. proc. pen.. è, pertanto, irrituale la designazione del difensore compiuta con forme diverse da quelle stabilite dalla legge, né è consentita una prova presuntiva del conferimento dell'incarico desunta da comportamenti taciti della parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)