Sez. 1 - , Sentenza n. 21738 del 27/10/2016 (Rv. 642627 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Art. 2 l. n. 218 del 2011 - Interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c. - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Automaticità - Esclusione - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire ridotto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall'art. 2 della l. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per rilevare l'improcedibilità dell'opposizione, con conseguente inammissibilità dell'appello derivante dall'intervenuta formazione del giudicato per l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, in quanto risultava che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2 lett. 1, Legge 29/12/2011 num. 218 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)