Sez. L - , Sentenza n. 3467 del 06/02/2019 (Rv. 652907 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigente medico - Regime delle incompatibilità - Art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Equiparazione degli organi di governo delle aziende pubbliche di servizi alla persona agli amministratori locali - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Nei confronti dei dirigenti medici opera il regime delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, quale precipitato dell'obbligo di esclusività sancito per i dipendenti pubblici dall'art. 98 Cost.; tale regime non è derogato neppure nei confronti di coloro che ricoprano ruoli di governo di aziende pubbliche di servizi alla persona, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso equiparare tale categoria di soggetti integralmente e ad ogni effetto agli amministratori degli enti territoriali, in forza dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 207 del 2001, che invece dispone per gli organi delle aziende di servizi un rinvio limitato a taluni specifici istituti di garanzia previsti per i rappresentati degli enti locali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)