Sez. 1 - , Ordinanza n. 28723 del 16/12/2020 (Rv. 660093 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Responsabilità genitoriale - Decadenza – Procedimento - Figlio minore – Qualità di parte – Sussistenza – Mancanza di un difensore in primo grado – Vizio del contraddittorio – Nomina di un difensore da parte della corte d’appello – Sanatoria.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, parte necessaria nel giudizio ex art. 330 c.c., è sanata ove la corte d'appello, verificata l'esistenza di tale vizio gli abbia nominato un difensore, senza che sia necessaria la remissione al giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 com. 4, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)