Sez. 3, Ordinanza n. 12293 del 09/02/2005 Cc. (dep. 31/03/2005) Rv. 231054 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente | Nuove contestazioni - Modifica della imputazione ex art. 516, comma primo, cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente
Nel giudizio conseguente all'opposizione proposta contro il decreto penale di condanna, quando il fatto risulta diverso da quello contestato, è consentita al P.M. la modifica dell'imputazione poichè, in mancanza di deroghe esplicite, si applica la disciplina ordinaria prevista per le nuove contestazioni (artt. 516 ss. cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)