Sez. 3, Sentenza n. 2985 del 20/12/1967 (Rv. 330684 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - REGISTRAZIONE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - PROVA PER ISCRITTO.*
AZIENDA - CESSIONE - REGISTRAZIONE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - PROVA PER ISCRITTO.*
Il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta di un'azienda deve essere provato per iscritto, anche se l'acquirente all'epoca del contratto non aveva ancora assunta la veste di imprenditore. La necessita dell'iscrizione nel registro delle imprese e, invero, comune tanto all'imprenditore, che perde tale qualita cedendo l'azienda, quanto al cessionario, che diviene imprenditore acquistandola.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)