Erogazione di L. 50.000.000 per l'incremento delle attivita' artigiane
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In aggiunta, alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 484 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1953-54, l'erogazione di lire 50.000.000 per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese sull'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.
Art. 2
1. Le erogazioni di cui al precedente articolo potranno essere effettuate a favore di enti ed organismi per l'assistenza tecnica ed economica dell'artigianato. Le erogazioni stesse potranno essere effettuate anche a favore di imprese artigiane, per concorso alle spese da esse sostenute per il raggiungimento delle finalita' in detto articolo indicate, purche' ne derivi una utilita' di carattere generale per il relativo settore produttivo.
2. Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, numero 1586, ed anche se organizzate in forma cooperativa.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 42 dello stato di previsione dell'esercizio 1953-54 del Ministero dell'industria e del commercio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO