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Sez. 3, Sentenza n. 3625 del 04/06/1980 (Rv. 407479 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI, DANNI E SPESE - INDENNIZZO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407479-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI, DANNI E SPESE - INDENNIZZO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULABILITA - LIMITI.*

Il principio, risultante dal secondo comma dell'art 10 cod proc civ, secondo cui, ai fini della Determinazione della Competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli posteriori, che sono l'effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza, trova applicazione anche in ordine al danno da svalutazione monetaria, sicche, ai fini della Determinazione del valore della causa, deve tenersi conto soltanto della frazione di deprezzamento monetario intervenuto tra l'evento dannoso e la domanda, con esclusione della svalutazione monetaria maturatasi nel periodo successivo. (V 2587/77, mass n 386290; (Conf 3163/79, mass n 399530; (Conf 1243/78, mass n 390593).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)