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Sez. 3, Sentenza n. 4015 del 21/03/2001 (Rv. 544968 - 01)

AGRICOLTURA - CEREALICULTURA | Prelievi di corresponsabilità sui cereali - Documentazione relativa - Obbligo di invio nel termine normativamente previsto - Facoltà, riconosciuta alle associazioni di categoria dal D.M. n. 242 del 1989, di predisporre i relativi moduli - Natura di dette associazioni - Potere esplicativo della legge attribuito alle stesse associazioni - Esclusione - Errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere dovuto a chiarimenti forniti dalle predette associazioni - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544968-01

AGRICOLTURA - CEREALICULTURA

In tema di prelievi di corresponsabilità sui cereali, la facoltà, riconosciuta dal decreto ministeriale n. 242 del 1989 alle associazioni di categoria, di predisporre moduli conformi agli allegati dello stesso decreto per l'adempimento dell'obbligo di invio al competente servizio provinciale dell'agricoltura, nei termini previsti dalla normativa ministeriale, della documentazione relativa ai prelievi stessi - la cui violazione è sanzionata dall'art. 63, secondo comma, della legge n. 428 del 1990 - , non comporta il conferimento alle associazioni medesime, che sono e restano organismi privati, anche del compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall'incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni.(Nella specie, il ricorrente, il quale aveva inviato la documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali oltre il termine previsto, aveva dedotto la propria ignoranza incolpevole del precetto, sostenendo che la propria associazione di categoria aveva assicurato che il termine in questione non era perentorio. La S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha escluso la ravvisabilità dell'errore scusabile).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 63 com. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 13/06/1989 num. 242, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)