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Sez. 5, Sentenza n. 13521 del 22/01/2026 Ud. (dep. 14/04/2026) Rv. 289865-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Molestia - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289865-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta di indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, che determina un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano giudicato molesto l'invio da parte dell'agente alla persona offesa di un mazzo di fiori, accompagnato da un biglietto di auguri di buon onomastico, in quanto allo stesso aveva fatto seguito un secondo omaggio floreale corredato da un fraseggio volgare e ingiurioso, nel contesto di un rapporto interpersonale per il quale, in relazione a fatti precedenti, era già intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.).

Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)