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Sez. 1, Sentenza n. 2513 del 24/06/1975 (Rv. 376427 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI - TRANSAZIONI - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE O MENO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - DEBITORE DEL FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376427-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI - TRANSAZIONI - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE O MENO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - DEBITORE DEL FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA.*

Il decreto con il quale, ai sensi dell'art 35 della legge fallimentare, il tribunale fallimentare concede o nega al curatore l'autorizzazione a stipulare transazioni non ha natura decisoria, ossia contenuto sostanziale di sentenza, ma costituisce un atto di volontaria giurisdizione che si inquadra nell'Esercizio delle funzioni tutorie di detto tribunale, volte ad integrare i poteri negoziali del curatore, con effetti abilitanti all'Esercizio di un potere, di cui egli e gia investito. Orbene, poiche in tale procedimento di volontaria giurisdizione il debitore del fallimento, che spera di addivenire a una transazione, non e parte, ma terzo, egli non e titolare di alcun diritto di reclamo o di impugnazione e pertanto non puo impugnare detto decreto con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost. (Conf 185/71, mass n 349579).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)