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Codice civile

Testo vigente

Sezione VI. Delle copie degli atti

Art. 2714 Copie di atti pubblici

1. Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

2. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.

Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate

1. Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata

1. In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformita' dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.

2. In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformita' dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e' rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticita' dell'originale mancante.

Art. 2717 Valore probatorio di altre copie

1. Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.

Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali

1. Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Art. 2719 Copie fotografiche di scritture

1. Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.

Sezione VII. Degli atti di ricognizione o di rinnovazione

Art. 2720 Efficacia probatoria

1. L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

Capo III. Della prova testimoniale

Art. 2721 Ammissibilita': limiti di valore

1. La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

2. Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

1. La prova per testimoni non e' ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea.

Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento

1. Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, e' stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualita' delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale

1. La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso:

  1. 1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

  2. 2) quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

  3. 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Art. 2725 Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

1. Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

2. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.

Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione

1. Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

Capo IV. Delle presunzioni

Art. 2727 Nozione

1. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali

1. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

2. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Art. 2729 Presunzioni semplici

1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

2. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Capo V. Della confessione

Art. 2730 Nozione

1. La confessione e' la dichiarazione che una parte fa della verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

2. La confessione e' giudiziale o stragiudiziale.

Art. 2731 Capacita' richiesta per la confessione

1. La confessione non e' efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono.

2. Qualora sia resa da un rappresentante, e' efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

Art. 2732 Revoca della confessione

1. La confessione non puo' essere revocata se non si prova che e' stata determinata da errore di fatto o da violenza.

Art. 2733 Confessione giudiziale

1. E' giudiziale la confessione resa in giudizio.

2. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purche' non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

3. In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzata dal giudice.

Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione

1. Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrita' se l'altra parte non contesta la verita' dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e' rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.