Sez. 5, Ordinanza n. 27057 del 18/10/2024 (Rv. 672712-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Imposta di registro - Rettifica di valore degli atti registrati - Criteri di valutazione - Criterio del valore di trasformazione - LegittimitĂ .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su altri elementi di valutazione, tra i quali rientra il metodo analitico ricostruttivo, denominato del valore di trasformazione, in quanto incentrato sulla determinazione del valore dell'area fabbricabile, in base alla differenza tra il ricavato (valore dell'edificato), come si configurerebbe ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile per l'area presa in considerazione, ed i costi necessari all'edificazione stessa (costi di trasformazione).
Decr. Pres. Rep. 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)