Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 208 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6478
- Processo penale
- Incidenti di esecuzione
- Cod. proc. pen., art. 630, secondo comma
- Condannato detenuto in luogo diverso da quello ove ha sede l'ufficio del giudice competente
- Audizione per rogatoria
- Assunta violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Sent. n. 5/1970.
Norme impugnate
- art. 630, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1972 dal pretore di Pisa nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Tondini Primo, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 21 marzo 1972, il pretore di Pisa ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che "i privati... se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato", con riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, in precedenza proposta da altro giudice, limitatamente agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda la prospettata violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, che non assume autonomo rilievo rispetto alle questioni di legittimità già esaminate dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, proposta, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del pretore di Pisa del 21 marzo 1972, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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