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Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

Testo in vigore al

Art. 9 Trattativa privata

1. Gli appalti dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:

  1. a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei requisiti di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata o dell'appalto concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Non e' richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette;

  2. b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

  3. c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.

2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:

  1. a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, presentando una relazione alla Commissione delle comunita' europee, se richiesta;

  2. b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, puo' essere affidata solo ad un imprenditore determinato;

  3. c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purche' le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;

  4. d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato, ne' nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purche' vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreche' non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non puo' complessivamente superare il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;

  5. e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purche' tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tal caso, il ricorso alla trattativa privata e' consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto concorso.

Titolo II. Norme comuni nel settore tecnico

Art. 10 Prescrizioni tecniche

1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.

Art. 11 Deroghe in materia di prescrizioni tecniche

1. L'amministrazione aggiudicatrice puo' derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:

  1. a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformita' dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

  2. b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni impongano l'uso di prodotti o di materiali non compatibili con apparecchiature gia' impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo dell'appalto, purche' venga contestualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni;

  3. c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni esistenti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreche' sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunita' europee o ad altri Stati della CEE.

3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono defi- nite:

  1. a) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti da costruzione;

  2. b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in op- era dei prodotti;

  3. c) con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza alle norme di recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre norme e benestare tecnici.

4. E' vietato, a meno che cio' non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorche' non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Titolo III. Norme comuni di pubblicita'

Art. 12 Bandi e avvisi

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di valore pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, la cui esecuzione sia stata approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato C.

2. Gli appalti di lavori pubblici che l'amministrazione aggiudicatrice intende attribuire mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, sono resi noti con un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D per gli affidamenti mediante pubblico incanto, e secondo lo schema di cui all'allegato E per le altre forme di affidamento. Nel richiedere informazioni di carattere economico e tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice non puo' esigere dalle imprese condizioni diverse da quelle di cui agli articoli 20 e 21.

3. Gli affidamenti di Concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, sono resi noti dall'amministrazione aggiudicatrice con un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato F.

4. I concessionari di lavori pubblici, diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono tenuti alla pubblicazione di un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato G.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione. L'avviso, che deve essere redatto in conformita' allo schema di cui all'allegato H, puo' omettere l'indicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione, qualora la loro comunicazione risulti contraria all'interesse pubblico o sia lesiva di interessi commerciali di imprese pubbliche o private ovvero possa pregiudicare una leale concorrenza tra imprese.

6. Gli avvisi e i bandi di cui ai commi da 1 a 5 sono senza indugio e con i mezzi piu' idonei inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 15, gli avvisi e i bandi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

7. La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o sulla stampa, degli avvisi e dei bandi di cui ai commi da 1 a 5 e' effettuata in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 7, commi 1 e 2; della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e deve avvenire entro nove giorni dal loro invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate all'anzidetto ufficio; le amministrazioni ed i concessionari devono essere in grado di provare la data di spedizione.

Art. 13 Termini per i pubblici incanti

1. Nei pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; il termine puo' essere ridotto a trentasei giorni se l'amministrazione ha pubblicato la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, sempreche' richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreche' richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini di cui ai commi 2 o 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 1 devono essere adeguatamente prorogati.

Art. 14 Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata

1. Nella licitazione privata o nell'appalto concorso, nonche' nella trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, il termine di ricezione delle domanda di partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevute le domande di partecipazione, invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti in base alle indicazioni fornite nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera d'invito deve contenere:

  1. a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

  2. b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

  3. c) gli estremi del bando di gara;

  4. d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal candidato nella domanda di partecipazione, sulla capacita' economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 20 e 21;

  5. e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, il termine di ricezione delle offerte stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Il termine puo' essere ridotto a ventisei giorni se l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreche' richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente prorogati.

6. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata possono essere fatte mediante lettera ovvero mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono. In queste ultime quattro ipotesi deve essere spedita lettera di conferma prima della scadenza del termine previsto nel comma 1.

7. Negli appalti stipulati da concessionari di lavori che non siano essi stessi una amministrazione aggiudicatrice, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dal concessionario in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, e il termine di ricezione delle offerte viene stabilito in modo da non essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

Art. 15 Procedure accelerate

1. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 14, l'amministrazione aggiudicatrice puo' stabilire i termini seguenti:

  1. a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee;

  2. b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreche' siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere inviati per i canali piu' rapidi possibili.
Le domande effettuate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono, devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1, lett. a).

Art. 16 Termini nelle concessioni di lavori pubblici

1. Nella concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, il termine per la presentazione delle candidature non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

Titolo IV. Criteri di selezione

Art. 18 Esclusioni

1. Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, puo' essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:

  1. a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita', di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

  2. b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

  3. c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralita' professionale;

  4. d) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

  5. e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

  6. f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

  7. g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.

2. Il concorrente puo' provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sara' fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.

3. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, puo' provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

4. Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 e' rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art. 19 Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori

1. L'imprenditore che concorre ad un appalto puo' essere invitato a documentare, se cittadino straniero non stabilito in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, ovvero, se cittadino di Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorita' del paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici.

2. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e' obbligatoria, a sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e succes- sive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, ed agli appalti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non e' richiesta per i cittadini di altri Stati della CEE non stabiliti in Italia. Nei confronti degli stessi soggetti, l'iscrizione e' in ogni caso consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i concorrenti stabiliti in altri Stati della CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, con la menzione delle referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o nella lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneita' in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d). I dati risultanti dall'iscrizione ad albi o liste ufficiali di costruttori non possono essere revocati in dubbio, ma puo' sempre essere richiesta un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13,14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori nelle classifiche superiori alla ottava deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 18, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere la capacita' economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 20 e 21.

6. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneita' in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere e) ed f), dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma 5; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneita' soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, lettere e) ed f).

Art. 20 Capacita' economica e finanziaria

1. La capacita' economica e finanziaria dell'imprenditore e' provata mediante le seguenti referenze:

  1. a) idonee dichiarazioni bancarie;

  2. b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

  3. c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

2. I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara, in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonche' le eventuali ulteriori referenze da presentare. L'imprenditore che per giustificate ragioni non e' in grado di dare le referenze richieste, e' ammesso a provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante altra documentazione ritenuta adeguata dal soggetto appaltante.

Art. 21 Capacita' tecnica

1. La capacita' tecnica dell'imprenditore e' provata mediante:

  1. a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione dei lavori;

  2. b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori piu' importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorita' competente all'amministrazione aggiudicatrice;

  3. c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporra' per l'esecuzione dell'appalto;

  4. d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

  5. e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporra' per la esecuzione dell'opera.

2. Nel bando di gara sono indicate, in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le referenze di cui al comma 1 che devono essere presentate in relazione alla natura e all'importo dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo.

Titolo V. Norme comuni di partecipazione

Art. 22 Riunione di imprese

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui al presente decreto nonche' per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. Possono altresi' essere invitate alle gare o alla trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

4. Non e' consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche' l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalla nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art. 23 Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in piu' categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie sempreche' l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.

2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, altresi', nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini della ammissibilita' di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1, seconda parte, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilita' e' limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale dell'impresa capogruppo.

8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa e' conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato e' gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo alle imprese mandanti.

10. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 24 Piani di sicurezza

1. L'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a precisare nel capitolato speciale l'autorita' o le autorita' da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione o nella localita' in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Cio' non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, commi 5 e 6, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 25 Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facolta' di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 26 Societa' tra imprese riunite

1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una societa', anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa' di cui al comma 1, la quale non e' iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la societa' puo' essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.

5. L'inizio dell'attivita' esecutiva della societa' e' subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.

Art. 27 Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle informazioni necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico alle quali l'imprenditore deve soddisfare, sceglie i soggetti da invitare per la presentazione di un'offerta o per la trattativa, fra quelli che posseggono i requisiti prescritti dagli articoli 18, 19, 20 e 21, documentati in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso l'amministrazione aggiudicatrice di norma prevede, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo entro i quali si collochera' il numero delle imprese che si intendono invitare. Il numero minimo deve essere pari o superiore a cinque e quello massimo pari a ventuno. In ogni caso, il numero dei candidati ammesso a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva. Qualora il numero dei candidati che si sono qualificati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta collocando i candidati da invitare in ordine decrescente secondo il fatturato in lavori triennale posseduto da ciascuno e dopo aver suddiviso in tre gruppi di uguale numero il totale dei candidati. Allorquando il numero totale dei candidati non sia divisibile per tre, il resto viene attribuito al gruppo intermedio se dispari e, rispettivamente, al primo ed al terzo gruppo se pari. L'amministrazione aggiudicatrice individua, quindi, i candidati da invitare, scegliendone sette da ciascuno dei tre gruppi, applicando indici selettivi, da specificare con il decreto di cui al comma 3, volti a favorire una adeguata rotazione negli inviti tra i soggetti idonei all'affidamento e a fornire maggiori garanzie di tempestiva esecuzione dei lavori.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e con eventuale revisione ogni due anni, saranno definiti gli indici selettivi di cui al comma 2 e le relative modalita' di applicazione.

4. Nella trattativa privata previa pubblicazione di bando di gara il numero dei candidati da ammettere non puo' essere inferiore a 3, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

Art. 28 Varianti al progetto

1. Allorche' l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice puo' prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice menziona nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione e nel bando di gara precisa se le varianti non sono autorizzate.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione di una variante soltanto perche' e' stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni di cui all'articolo 10, oppure con riferimento a specifiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b).

Titolo VI. Aggiudicazione

Art. 29 Criteri di aggiudicazione

1. Fermo restando, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., quanto disposto dall'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i lavori di cui all'articolo 1 del presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

  1. a) quello del prezzo piu' basso;

  2. b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovra' essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo piu' basso, tale prezzo potra' essere determinato:

  1. 1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

  2. 2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

3. Nei casi in cui la gara e' bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice, e' utilizzato il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

4. L'ammissibilita' di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara e non e' consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504.

5. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e puo' escluderle se non le considera valide; in tal caso, se l'appalto e' bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo piu' basso, l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale ne curera' la trasmissione alla Commissione della Comunita' economica europea. L'amministrazione aggiudicatrice puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente o sull'originalita' del progetto da lui elaborato.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5 e fino al 31 dicembre 1992, l'amministrazione aggiudicatrice puo' procedere alla esclusione automatica delle offerte risultanti basse in modo anomalo, applicando il criterio previsto dall'articolo 2 bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a trenta. La facolta' di esclusione ed il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara.

7. Il ricorso alle procedure di cui al comma 6 e' menzionato nell'avviso di cui all'articolo 12, comma 5.